Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Pronunce della Corte costituzionale - Autorimessione - Condizioni - Impossibilità di estendere il giudizio a profili esclusi dal rimettente - Sussistenza del nesso di pregiudizialità. (Classif. 204002).
La richiesta di autorimessione della questione è inammissibile quando l'obiettivo perseguito è quello di estendere il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale a profili eccepiti nel processo principale, ma espressamente esclusi dal giudice a quo , con la conseguenza che essa, ove fosse considerata ammissibile, finirebbe per configurarsi nella sostanza come l'improprio ricorso a un mezzo di impugnazione della decisione del rimettente. ( Precedenti: S. 35/2017 - mass. 39596 ). La possibilità che la Corte sollevi in via incidentale una questione davanti a sé si dà solo allorché dubiti della legittimità costituzionale di una norma, diversa da quella impugnata, che sia chiamata necessariamente ad applicare nell'iter logico per arrivare alla decisione sulla questione che le è stata sottoposta, cosicché la questione si presenti pregiudiziale alla definizione di quella principale e strumentale rispetto alla decisione da emanare. ( Precedenti: S 203/2021 - mass. 44260; S. 24/2018 - mass. 39813; S. 122/1976 - mass. 8349; S. 195/1972 - mass. 6447; S. 68/1961 - mass. 1374 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la richiesta di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, lett. a , e 4, del d.lgs. n. 235 del 2012, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione all'art. 1, commi 63 e 64, della legge n. 190 del 2012. Precedente: S. 203/2021 - mass. 44260 ).
Elezioni - Elettorato passivo - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive presso gli enti locali - Sospensione di diritto dalla carica di Sindaco per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per taluni delitti - Previsione della durata nella misura fissa di diciotto mesi - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, del diritto di difesa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 093005).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Genova, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., e dal Tribunale di Catania, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, secondo comma, 48, primo e secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, Cost., dell'art. 11, commi 1, lett. a) , e 4, del d.lgs. n. 235 del 2012, che prevede la sospensione di diritto, nella misura fissa di 18 mesi, dalle cariche elettive presso gli enti locali per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per taluni delitti. L'automatica sospensione dalle cariche elettive in caso di condanna non definitiva per determinati reati - che non ha natura sanzionatoria, essendo priva dei tratti funzionali tipici della pena - non preclude la possibilità di far valere in giudizio il diritto di difesa entro i limiti del diritto sostanziale. Né si può negare al legislatore, nell'esercizio di una non irragionevole discrezionalità, la facoltà di effettuare il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, identificando ipotesi circoscritte nelle quali sono apprezzati in via generale ed astratta l'esigenza cautelare su cui si basa la sospensione nonché l'ambito di applicazione della misura cautelare, in relazione ai soggetti e al nesso tra la citata condanna e le funzioni elettive svolte. ( Precedenti: S. 36/2019 - mass. 41664; S. 133/2019 - mass. 42494; S. 98/2019 - mass. 42561; S. 276/2016 - mass. 39482; S. 121/2016 - mass. 38884; S. 236/2015 - mass. 38615; S. 25/2002 - mass. 26763; S. 206/1999 - mass. 24923; S. 420/1998 - mass. 24301; S. 178/1975 - mass. 7944; O. 141/1990 - mass. 15203 ).
Elezioni - Cariche elettive e di Governo - Prima condanna in appello, non definitiva, per determinati reati - Sospensione di diritto per la durata massima di diciotto mesi - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla "doppia sentenza conforme" di condanna - Manifesta infondatezza della questione.
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Vercelli in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 11, commi 1, lett. a ), e 4, del d.lgs. n. 235 del 2012, nella parte in cui prevede la sospensione per diciotto mesi dalle cariche elettive e di governo indicate all'art. 10, comma 1, del medesimo d.lgs. anche di coloro che siano stati assolti con sentenza di primo grado, ma abbiano riportato in appello condanna non definitiva. Il giudice a quo , muovendo da un'interpretazione palesemente erronea del tertium comparationis (art. 11, comma 4, secondo periodo, del citato d.lgs.) mette a confronto situazioni non comparabili, perché non omogenee. L'art. 11 citato prevede, infatti, che in caso di rigetto dell'appello avverso la sentenza di condanna decorra un «ulteriore» periodo di sospensione di dodici mesi, che si aggiunge a quello della durata massima di diciotto mesi che consegue in via automatica alla condanna pronunciata in primo grado, potendo pertanto la sospensione di diritto dalla carica, nel caso di specie, durare per un periodo complessivo di trenta mesi. La scelta legislativa di prolungare gli effetti della sospensione è diretta a rispondere, anche dopo la conferma della condanna, alle esigenze cautelari che giustificano l'automatica applicazione della misura, in attesa che l'accertamento penale si consolidi nel giudicato, determinando la decadenza dalla carica. Inoltre, l'abbreviazione del periodo di efficacia della sospensione (dodici mesi anziché diciotto) costituisce il non irragionevole esito di un ulteriore bilanciamento tra gli interessi in gioco, al fine di evitare un'eccessiva compressione nel tempo del diritto di elettorato passivo, tenuto conto del periodo di allontanamento dalla carica già trascorso. Ne consegue che colui che, assolto in primo grado e poi condannato in appello, viene sospeso per un periodo massimo di diciotto mesi, non è trattato più severamente del condannato anche in primo grado, ma riceve invece lo stesso trattamento, oltre a non poter decorrere nei suoi confronti l'ulteriore periodo di sospensione di dodici mesi, mancandone in astratto il presupposto (ovvero la conferma della condanna in appello). ( Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2019, n. 276 del 2016 e n. 215 del 2014 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. ( Precedenti citati: sentenze n. 155 del 2014, n. 108 del 2006 e n. 340 del 2004 ).
sentenza 46/2020massima n. 43066 Prospettazione della questione incidentale - Asserita richiesta di pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata - Univocità dell'eventuale addizione normativa - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserita sollecitazione di un intervento additivo non a "rime obbligate" - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 235 del 2012. In caso di accoglimento, la norma da aggiungere per rimediare al vizio di costituzionalità non sarebbe introdotta ex novo dalla Corte, ma una sola, quella già contenuta nella successiva lett. b).
sentenza 36/2019massima n. 41661 Prospettazione della questione incidentale - Erronea indicazione del comma del parametro costituzionale evocato - Assenza di dubbi in ordine alla sua individuazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per erronea invocazione del parametro costituzionale violato (quarto, anziché secondo, comma dell'art. 48 Cost.) - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 235 del 2012. Il rimettente invoca in più punti (compreso il dispositivo) l'art. 48 Cost. nella sua interezza e illustra la lesione del diritto di voto in modo tale da rendere chiaro che le norme evocate come parametro sono quelle contenute nel primo e nel secondo comma. Il riferimento operato all'art. 48, quarto comma, Cost. deve dunque considerarsi un mero spunto argomentativo.
sentenza 36/2019massima n. 41662 Thema decidendum - Ulteriori questioni proposte dalla parte costituita nel giudizio incidentale - Diversità rispetto a quelle sollevate dal giudice a quo - Inammissibilità.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 11, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 235 del 2012, sono inammissibili - in quanto tese ad estendere il thema decidendum fissato nell'ordinanza di rimessione - le ulteriori questioni di costituzionalità prospettate dalla parte costituita nelle sue difese. ( Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2018, n. 239 del 2018, n. 200 del 2018, n. 194 del 2018, n. 161 del 2018, n. 33 del 2018, n. 14 del 2018, n. 12 del 2018 e n. 4 del 2018; ordinanza n. 96 del 2018 ).
sentenza 36/2019massima n. 41663 Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive presso gli enti locali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Applicabilità anche se la condanna sia precedente all'elezione o alla nomina - Denunciata disparità di trattamento, violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di elettorato passivo - Insussistenza - Ragionevole bilanciamento tra gli interessi in gioco - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, 48 e 51, primo comma, Cost., dell'art. 11, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 235 del 2012, il quale prevede l'automatica sospensione dalla carica degli eletti alla carica di amministratore locale che, a prescindere dal momento della condanna, sono stati condannati in via non definitiva per determinati reati gravi o comunque offensivi della pubblica amministrazione. La norma censurata costituisce una misura cautelare non irragionevole, diretta a evitare che coloro che sono stati condannati anche in via non definitiva per determinati reati gravi o comunque offensivi della pubblica amministrazione rivestano cariche amministrative, mettendo così in pericolo il buon andamento dell'amministrazione stessa e la sua onorabilità. Inoltre, limitando, con i successivi commi, la durata della sospensione a 18 mesi - decorsi i quali senza che la sentenza sia stata confermata in appello (nel quale caso decorre un ulteriore periodo di sospensione di dodici mesi) o sia divenuta definitiva (con conseguente decadenza dell'eletto), l'eletto entrerà comunque in carica - ha ulteriormente bilanciato le esigenze di tutela della pubblica amministrazione, da un lato, e dell'eletto condannato, dall'altro, temperando in maniera non irragionevole gli effetti automatici della sentenza di condanna non definitiva in ragione del trascorrere del tempo e della progressiva stabilizzazione della stessa pronuncia e anche in questi casi il bilanciamento operato dal legislatore fra il menzionato interesse pubblico e gli altri interessi, pubblici e privati, in gioco, non appare irragionevole. È poi esclusa una disparità di trattamento rispetto alle ipotesi della successiva lett. b), che prevede, in caso di condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, la sospensione dalla carica solo qualora la condanna intervenga dopo l'elezione o la nomina e sia confermata in appello. Al di fuori dei reati più gravi e dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, il legislatore ha ritenuto, non irragionevolmente, che l'esigenza di tutela oggettiva dell'ente territoriale venga meno o si indebolisca, ragion per cui ha considerato prevalenti gli interessi sottesi agli artt. 48 e 51 Cost., in caso di condanna precedente l'elezione. Né la sospensione in esame falsa la libera concorrenza elettorale dal lato passivo, pregiudicando la libera scelta del cittadino elettore dal lato attivo, perché il condizionamento delle elezioni (derivante dal fatto che il candidato già condannato è destinato provvisoriamente alla sospensione in caso di elezione) è l'inevitabile conseguenza di fatto della scelta del legislatore, espressiva del punto di equilibrio da esso individuato. ( Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016, n. 236 del 2015, n. 141 del 1996 e n. 407 del 1992 ). Il legislatore, nel disciplinare i requisiti per l'accesso e il mantenimento delle cariche che comportano l'esercizio di funzioni pubbliche, ben può ricercare un bilanciamento tra il diritto di elettorato passivo, da un lato, e la tutela oggettiva del buon andamento e della legalità nella pubblica amministrazione, dall'altro (esigenza che non è sufficiente a far venire meno la presenza di un consapevole "atto di fiducia" dell'elettorato che elegge il candidato già condannato in via non definitiva). ( Precedenti citati: sentenze n. 214 del 2017, n. 276 del 2016, n. 236 del 2015, n. 118 del 2013, n. 257 del 2010, n. 352 del 2008, n. 25 del 2002, n. 132 del 2001, n. 141 del 1996, n. 295 del 1994, n. 118 del 1994, n. 288 del 1993, n. 218 del 1993 ).
sentenza 36/2019massima n. 41664 Prospettazione della questione incidentale - Individuazione di soluzione aggiuntiva come possibile rimedio al vizio della norma censurata - Implicito petitum subordinato - Sua configurazione quale questione proposta per il caso in cui quella principale sia respinta.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 11, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 235 del 2012, la prospettazione di una soluzione aggiuntiva come possibile rimedio al vizio della norma censurata dà luogo a una seconda, distinta questione di legittimità costituzionale, che va considerata come proposta in via subordinata. Benché infatti il rimettente non la qualifichi espressamente come tale, il tenore complessivo della motivazione e l'inciso "al più", accostato alla soluzione in essa prospettata, inducono a ritenere che la stessa sia sottoposta alla Corte per il caso in cui la questione principale sia respinta. ( Precedente citato: sentenza n. 175 del 2018 ).
sentenza 36/2019massima n. 41665 Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive presso gli enti locali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Petitum subordinato volto a delimitare la sospensione al solo periodo compreso tra la candidatura e l'elezione - Incoerenza rispetto agli argomenti svolti nell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 235 del 2012, sollevata in via subordinata dal Tribunale di Lecce per mitigare - mediante la limitazione della sospensione dalle cariche elettive alle sole condanne non definitive intervenute successivamente alla candidatura - l'asserita irragionevolezza della disposizione censurata. Il petitum formulato in via subordinata è incoerente rispetto agli argomenti svolti nell'ordinanza di rimessione, poiché il giudice a quo non fornisce argomentazioni ulteriori rispetto a quelle già spese, e confutate, per sostenere l'illegittimità della norma censurata nella parte in cui estende l'applicazione della sospensione anche alle condanne intervenute prima della candidatura. ( Precedente citato: ordinanza n. 243 del 2017 ).
sentenza 36/2019massima n. 41666 Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio incidentale - Soggetti il cui intervento nel giudizio a quo è stato dichiarato inammissibile con l'ordinanza di rimessione - Difetto della qualità di parti del medesimo giudizio - Inammissibilità dell'atto di costituzione nel giudizio incidentale.
È dichiarato inammissibile l'atto di costituzione del Movimento difesa del cittadino e di A. L. nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Napoli avverso gli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino"). Tali soggetti non sono legittimati a costituirsi nel giudizio incidentale come parti del giudizio a quo, poiché il loro intervento nel processo principale è stato dichiarato inammissibile con l'ordinanza di rimessione. In base agli artt. 25 della legge n. 87 del 1953 e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale possono costituirsi i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2012 e n. 356 del 1991, ordinanze allegate alle sentenze n. 236 del 2015 e n. 24 del 2015 ) .
Riguarda ancheart. 8 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)
Thema decidendum - Profili di incostituzionalità sollevati dalle parti del giudizio incidentale e non presenti nell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Corte d'appello di Bari e dal Tribunale di Napoli avverso gli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino"), sono inammissibili - in quanto non sollevati dai giudici rimettenti - i profili di illegittimità costituzionale concernenti (in riferimento agli artt. 3, 51, 76 e 77 Cost. ed in relazione all'art. 1, comma 64, lett. h, della legge n. 190 del 2012) la mancata previsione della durata dell'incandidabilità per le cariche elettive regionali, la mancata previsione della sospensione per le cariche nazionali ed europee, e la previsione della sospensione dalle cariche regionali e locali in caso di abuso d'ufficio. Tali profili, dedotti dalle parti [costituite davanti alla Corte], non sono presenti nelle ordinanze di rimessione. Per costante giurisprudenza, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti dell'ordinanza di rimessione, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo , sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza. ( Precedenti citati, sentenze n. 203 del 2016, n. 56 del 2015, n. 271 del 2011, n. 236 del 2009, n. 56 del 2009 e n. 86 del 2008 ).
Riguarda ancheart. 8 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Vicende del giudizio a quo successive alla rimessione - Mera sospensione del giudizio di merito da parte dello stesso giudice che aveva sollevato questione di costituzionalità in sede cautelare - Ininfluenza sul giudizio costituzionale pendente - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Napoli, in sede cautelare, avverso gli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino"), non è accolta l'eccezione di inammissibilità basata sulla circostanza che lo stesso rimettente si è limitato con successiva ordinanza a sospendere il giudizio di merito ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, senza sollevare la questione. Ai sensi dell'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, le vicende successive del giudizio a quo sono irrilevanti; il Tribunale, inoltre, non ha fatto altro che ribadire la sospensione già disposta in sede cautelare. ( Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2014, n. 162 del 2014, n. 154 del 2013, n. 120 del 2013 e n. 274 del 2011 ) .
Riguarda ancheart. 8 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)
Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive presso le Regioni e gli enti locali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Denunciato eccesso di delega in relazione ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione - Insussistenza alla stregua di corretta interpretazione della norma delegante - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino"), censurati dalla Corte d'appello di Bari e dai Tribunali di Napoli e di Messina - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - in quanto, prevedendo la sospensione dalle cariche elettive presso le Regioni e gli enti locali in caso di condanna non definitiva per alcuni reati, violerebbero il criterio direttivo posto dall'art. 1, comma 64, lett. m), della legge delega n. 190 del 2012, il quale avrebbe inteso riferire la sospensione alle cariche elettive e la decadenza alle cariche non elettive, entrambe solo in caso di condanna definitiva. A differenza di altri criteri direttivi, che esprimono univocamente una volontà innovativa del regime previgente, il comma 64, lett. m), non menziona affatto l'eliminazione della sospensione cautelare e della decadenza dalle cariche elettive, onde la sua formulazione letterale è compatibile con un'interpretazione che tenga ferma, per le cariche elettive, la sospensione cautelare e la decadenza, rispettivamente prima e dopo il passaggio in giudicato della condanna per reati ostativi. Tale interpretazione è confermata da argomenti sia testuali (tra cui, l'indicazione, nella legge delega, dell'oggetto del decreto delegato come "testo unico" di "riordino" e "armonizzazione della normativa vigente"), sia logico-sistematici (risultando, tra l'altro, contrario alla finalità generale della legge delega e a quella del comma 64 un arretramento degli strumenti di prevenzione dell'illegalità nella p.a.); né può ritenersi contraddetta dai lavori preparatori della legge n. 190, i quali non forniscono indizi univoci. L'art. 1, comma 64, lett. m), l. n. 190 del 2012 è pertanto da interpretare nel senso che l'inciso "sentenza definitiva di condanna" si riferisce solo alla decadenza e non anche alla sospensione (affidata, invece, alla disciplina delegata di riordino), con conseguente insussistenza del denunciato eccesso di delega. ( Precedenti citati: sentenze n. 407 del 1992, sullo scopo dell'originaria disciplina in tema di incandidabilità, decadenza e sospensione dalle cariche politiche; sentenza n. 141 del 1996, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990, nella parte in cui prevedeva l'incandidabilità prima della condanna definitiva; sentenze n. 236 del 2015, n. 118 del 2013, n. 352 del 2008, n. 25 del 2002, n. 141 del 1996 e n. 407 del 1992, sulla legittimità dell'istituto della sospensione cautelare dalle cariche politiche ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il contenuto della delega non può essere individuato senza tenere conto del sistema normativo nel quale la stessa si inserisce, poiché soltanto l'identificazione della sua ratio consente di verificare, in sede di controllo, se la norma delegata sia con essa coerente. ( Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2015, n. 98 del 2015, n. 229 del 2014, n. 50 del 2014, n. 134 del 2013, n. 119 del 2013, n. 272 del 2012, n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, n. 341 del 2007, n. 425 del 2000 e n. 163 del 2000 ). In assenza di chiara e univoca formulazione dei principi e criteri direttivi, se l'obiettivo della delega legislativa è quello di ricondurre a sistema una disciplina stratificata negli anni, la conseguenza è che i principi sono quelli già posti dal legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 341 del 2007 e n. 53 del 2005 ).
Riguarda ancheart. 8 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)
Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive presso gli enti locali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Applicabilità anche in relazione a reati commessi prima dell'entrata in vigore del medesimo d.lgs. - Denunciata violazione dei principi di irretroattività delle pene e delle sanzioni qualificabili come penali in base alla CEDU, del diritto di elettorato passivo (assunto come diritto fondamentale) e dei principi di imparzialità e buon andamento della PA - Insufficiente descrizione della fattispecie di causa e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili - per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurato dal Tribunale di Messina, in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 7 della CEDU), in quanto prevede la sospensione dalle cariche elettive locali in caso di condanna non definitiva per alcuni reati, pur se consumati prima dell'entrata in vigore del medesimo d.lgs. La mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di riferimenti al reato per cui è intervenuta la condanna impedisce alla Corte di operare il necessario controllo sulla rilevanza, la quale potrebbe essere ravvisata solo rispetto ad un nuovo reato ostativo, che prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 235 del 2012 non faceva scattare la sospensione dalla carica, per la medesima durata, a seguito di condanna non definitiva. Con riguardo ai reati già considerati come ostativi dalla disciplina anteriore, invece, non sarebbe in radice prospettabile la retroattività della sospensione dalle cariche, anche qualora la si qualificasse come sanzione penale, atteso che al momento della commissione del reato l'ordinamento già prevedeva la stessa misura per la medesima fattispecie e che sussiste un rapporto di continuità tra la norma allora in vigore e l'attuale.
Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive presso le Regioni e gli enti locali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Applicabilità anche in relazione a reati commessi prima dell'entrata in vigore del medesimo d.lgs. - Denunciata violazione del principio di irretroattività delle pene - Insussistenza, non avendo la sospensione carattere di misura punitiva - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lett. c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurati dalla Corte d'appello di Bari e dal Tribunale di Napoli - in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - in quanto, nel prevedere la sospensione dalle cariche elettive regionali e locali in caso di condanna non definitiva per alcuni reati, non ne escludono l'applicabilità per le condanne relative a reati consumati prima dell'entrata in vigore del medesimo d.lgs. Il principio di irretroattività valido per le pene e per le misure amministrative di carattere punitivo-afflittivo non è predicabile nei confronti delle disposizioni censurate, per il carattere non punitivo di quanto in esse previsto. Deve infatti escludersi che le misure della incandidabilità, della decadenza e della sospensione abbiano carattere sanzionatorio, rappresentando esse solo conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche considerate. La sospensione dalla carica, in particolare, risponde ad esigenze proprie della funzione amministrativa e della pubblica amministrazione presso cui il soggetto colpito presta servizio e, trattandosi di sospensione, costituisce misura sicuramente cautelare. ( Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2015, n. 25 del 2002, n. 206 del 1999 e n. 295 del 1994 ). Anche con riguardo alle misure sanzionatorie diverse dalle pene in senso stretto, sussiste l'esigenza della prefissione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere relativo all'applicazione (o alla non applicazione) di esse. ( Precedente citato: sentenza n. 447 del 1988 ). La necessità che sia la legge a configurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie, i fatti da punire risulta pur sempre ricavabile anche per le sanzioni amministrative dall'art. 25, secondo comma, Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 78 del 1967 ). Il principio, desumibile dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto è desumibile anche dall'art. 25, secondo comma, Cost., il quale - data l'ampiezza della sua formulazione ("Nessuno può essere punito...") - può essere interpretato nel senso che ogni intervento sanzionatorio, il quale non abbia prevalentemente la funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia riconducibile - in senso stretto - a vere e proprie misure di sicurezza), è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato. ( Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2014 e n. 196 del 2010 ).
Riguarda ancheart. 7 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)art. 8 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)
Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche politiche presso le Regioni e gli enti locali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Applicabilità anche in relazione a reati commessi prima dell'entrata in vigore del medesimo d.lgs. - Denunciata violazione del principio di irretroattività delle sanzioni qualificabili come penali in base alla CEDU - Insussistenza, non avendo la sospensione carattere di pena in senso convenzionale - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lett. c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurati dalla Corte d'appello di Bari e dal Tribunale di Napoli - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 7 della CEDU) - in quanto, nel prevedere la sospensione dalle cariche elettive regionali e locali in caso di condanna non definitiva per alcuni reati, non ne escludono l'applicabilità per le condanne relative a reati consumati prima dell'entrata in vigore del medesimo d.lgs. La sospensione prevista dalle norme censurate non corrisponde ad alcuno dei criteri identificativi della nozione di "pena" in senso convenzionale (c.d. criteri "Engel") coniati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, dal momento che non ha natura penale nel diritto interno, non ha funzione punitiva-deterrente nei confronti dell'autore dell'illecito ed è priva del connotato di "speciale" gravità necessario per assimilarla, sul piano della afflittività, a una sanzione penale o amministrativa. Dal quadro delle garanzie apprestate dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, non è dunque ricavabile un vincolo ad assoggettare una misura amministrativa cautelare, quale la sospensione in esame, al divieto convenzionale di retroattività della legge penale; mentre è compatibile con quel quadro la soluzione adottata dal legislatore italiano con la finalità di evitare che la permanenza in carica di chi sia stato condannato anche in via non definitiva per determinati reati che offendono la pubblica amministrazione possa comunque incidere sugli interessi costituzionali protetti dall'art. 97, secondo comma, Cost. (che affida al legislatore il compito di organizzare i pubblici uffici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione) e dall'art. 54, secondo comma, Cost. (che impone ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche "il dovere di adempierle con disciplina ed onore"). Spetta alla Corte costituzionale valutare come ed in qual misura il prodotto dell'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell'art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui la Corte costituzionale è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza. In altri termini, spetta alla Corte costituzionale di apprezzare la giurisprudenza europea formatasi sulla norma conferente, in modo da rispettarne la sostanza, ma con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi. ( Precedenti citati: sentenze n. 193 del 2016, n. 236 del 2011, n. 311 del 2009 e n. 317 del 2009 ).
Riguarda ancheart. 7 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)art. 8 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)
Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive presso le Regioni e gli enti locali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Applicabilità anche in relazione a reati commessi prima dell'entrata in vigore del medesimo d.lgs. - Denunciata limitazione retroattiva del diritto di elettorato passivo - Ipotizzata "costituzionalizzazione" del principio di irretroattività della legge che disciplini diritti fondamentali - Esclusione - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lett. c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurati dal Tribunale di Napoli - in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, Cost. - in quanto, non escludendo l'applicazione della sospensione di diritto dalle cariche elettive regionali e locali in relazione ai reati consumati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 235 del 2012, violerebbero il fisiologico limite della irretroattività (art. 11 delle preleggi) entro cui il legislatore può disciplinare il diritto di elettorato passivo, assunto come diritto fondamentale. Come rilevato in precedente pronuncia di rigetto di analoga questione, è infondata la tesi (sostenuta dal rimettente) della "costituzionalizzazione" del principio di irretroattività in tutti i casi in cui la Costituzione riserva alla legge la disciplina di diritti inviolabili. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 236 del 2015 ). In base alla giurisprudenza costituzionale, al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., le leggi possono retroagire, rispettando una serie di limiti che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. ( Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2015 e n. 156 del 2007 ).
Riguarda ancheart. 7 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)art. 8 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)
Elezioni - Testo unico in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi - Previsione che sono sospesi di diritto dalle cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per taluni delitti e specificamente per il delitto di abuso di ufficio - Applicazione della causa ostativa ai mandati in corso all'entrata in vigore della norma - Asserita violazione del diritto di elettorato passivo e del principio di irretroattività delle norme aventi natura sanzionatoria - Insussistenza - Esclusione della natura sanzionatoria della sospensione e conseguente non conferenza della censura riferita alla retroattività - Ragionevole bilanciamento tra il diritto di elettorato passivo e il principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lett. a ), del d.lgs. del 31 dicembre 2012 n. 235 - in relazione al precedente art. 10, comma 1, lett. c ) - sollevata con riferimento agli artt. 2, 4 secondo comma, 51 primo comma e 97, secondo comma Cost., la quale sospende di diritto dalle cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale coloro che hanno riportato una condanna non definitiva, tra l'altro, anche per il delitto di abuso di ufficio. La norma censurata - che ha una lunga serie di precedenti nella legislazione adottata fin dal 1990 per fronteggiare casi gravi di illegalità nella pubblica amministrazione - non costituisce infatti né una sanzione penale né un effetto penale della condanna; essa è piuttosto la misura scelta dal legislatore nel caso venga accertato, seppure in via temporanea, il venire meno di uno dei requisiti soggettivi richiesti per l'accesso e il mantenimento a una delle cariche elettive indicate. La natura non sanzionatoria della misura è confermata non solo dalla giurisprudenza comune, ma anche dall'espressa previsione che essa non si applica in caso di riabilitazione, mentre l'estinzione degli effetti penali della condanna a seguito di riabilitazione è prevista in generale dall'art. 178 cod. pen. Priva di fondamento è altresì la censura relativa all'immediata applicazione della misura a chi era già in carica al momento della entrata in vigore della norma, per fatti compiuti in precedenza. Non trattandosi di misura sanzionatoria, infatti, non viene in esame il divieto di retroattività dell'art. 25, secondo comma Cost.; né può invocarsi la presunta rilevanza costituzionale dell'art. 11 delle preleggi, laddove se ne chieda l'applicazione a tutela dei diritti fondamentali - come sarebbe quello dell'accesso alle cariche pubbliche - o in caso di istituti e regimi assimilabili alle sanzioni penali - come asserito nel caso della norma impugnata. Al di fuori dell'ambito penale, infatti, le leggi possono retroagire, purché la scelta del legislatore rispetti una serie di limiti, quale la sua ragionevolezza, l'uguaglianza della previsione, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto, il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. Risulta poi infondata anche la dedotta violazione del diritto fondamentale all'elettorato passivo, che sarebbe eccessivamente sacrificato dalla previsione impugnata, dal momento che appare invece ragionevole che per determinati reati, ritenuti particolarmente gravi e offensivi dell'interesse costituzionale al buon andamento e all'imparzialità dei pubblici uffici, il legislatore ricerchi un bilanciamento tra interessi in gioco diversi, trai quali il dovere per l'eletto di svolgere la carica con disciplina e onore. La scelta del legislatore, di prevedere che una condanna per una serie di reati contro la pubblica amministrazione, anche se non definitiva, faccia sorgere l'esigenza cautelare di sospendere temporaneamente il titolare della carica risulta dunque ragionevole, anche in caso di sua applicazione ai mandati in corso, dal momento che si tratta di salvaguardare l'amministrazione pubblica dal rischio di inquinamento e di tutelarne la credibilità. Quanto, infine, al diritto a concorrere al progresso materiale o spirituale della società, esso non risulta compromesso, poiché il suddetto contributo può essere fornito in una molteplicità di modi e forme, tra cui l'assunzione di una carica pubblica è solo una tra le tante espressioni possibili. Sulla natura non sanzionatoria delle misure della incandidabilità, decadenza, sospensione adottate a tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, v. e citate sentenze nn. 25/2002, 132/2001, 184/1994, 118/1993. Sulla legittimità delle scelte discrezionali del legislatore in tema di retroattività delle leggi che non rientrino nell'ambito di quelle penali, v. le citata sentenza n. 156/2007. Sulla correttezza delle scelte del legislatore in tema di bilanciamento tra l'interesse ad essere eletti a una carica pubblica e quello all'immagine della pubblica amministrazione, v. le citante sentenze nn. 352/2008, 257/2010, 206/1999, 141/1996.
Riguarda ancheart. 10 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)