Art. 75-bis codice antimafia
Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza
Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. (( Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto e' consentito anche fuori dei casi di flagranza)).
Testo vigente dal 9 dicembre 2023, tuttora in vigore · versione 49 su Normattiva