Art. 77 codice antimafia
Fermo di indiziato di delitto
Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 ((e di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive)) il fermo di indiziato di delitto e' consentito anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale, purche' si tratti di reato per il quale e' consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice.
Testo vigente dal 15 giugno 2019, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva