Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Giudizio costituzionale in via incidentale – Rilevanza della questione – Requisiti – Necessario rapporto di strumentalità e pregiudizialità tra la risoluzione della questione e la decisione del giudizio principale (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni relative alla disposizione che non prevede in capo al prefetto che adotta l’interdittiva antimafia il potere di escluderne gli effetti che impediscono o pregiudicano l’esercizio delle attività imprenditoriali se ne derivi la mancanza di mezzi di sostentamento per il destinatario e la famiglia). (Classif. 112005).
L’accertamento della rilevanza della questione di legittimità costituzionale presuppone il necessario rapporto di strumentalità e di pregiudizialità tra la risoluzione del dubbio di legittimità costituzionale e la decisione della controversia oggetto del giudizio principale. (Precedenti: S. 249/2021 - mass. 44409; O. 194/2022 - mass. 44996).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria, sez. prima, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 41 Cost., dell’art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui – nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 48 del 2025, come conv., – non prevede in capo al prefetto che emette l’informazione interdittiva antimafia il potere di escluderne gli effetti che impediscono o pregiudicano l’esercizio delle attività imprenditoriali, se ne derivi la mancanza di mezzi di sostentamento per il destinatario e la sua famiglia. Il rimettente chiede l’addizione di una norma di cui non sarebbe chiamato a fare applicazione, dal momento che l’interdittiva è stata impugnata solo per l’illegittimità del giudizio infiltrativo che ne giustifica l’emissione. La previsione del citato potere del prefetto di modulare l’efficacia del provvedimento interdittivo non attiene, invece, alla valutazione di tale presupposto, ma riguarda la limitazione degli effetti che discendono dall’adottata interdizione. Né potrebbe il TAR dichiarare d’ufficio la nullità dell’informazione interdittiva ai sensi dell’art. 31, comma 4, cod. proc. amm., in quanto l’unica ipotesi di nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione ravvisabile per effetto di una sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale si ha quando questa caduchi la disposizione che attribuisce il potere esercitato e non già quella che ne disciplina le modalità di esercizio). (Precedenti: S. 127/2025 - mass. 46825; S. 20/2019 - mass. 42498; S. 177/2018 - mass. 40191; O. 130/2021 - mass. 44005; O. 259/2016 - mass. 39148).
Mafia e criminalità organizzata - In genere - Informazione interdittiva antimafia - Facoltà, per il prefetto che adotta il provvedimento, di escludere le decadenze e i divieti derivanti dalla misura, se incidenti sui mezzi di sostentamento per l'interessato e per la sua famiglia - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto nel caso di adozione delle misure di prevenzione, nonché violazione dei principi di diritto al lavoro e di difesa - Richiesta di intervento manipolativo implicante scelte discrezionali affidate al legislatore - Inammissibilità delle questioni - Improcrastinabile necessità di un intervento legislativo. (Classif. 146001).
Sono dichiarate inammissibili, per richiesta di intervento manipolativo implicante scelte discrezionali affidate al legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Calabria, sez. di Reggio Calabria, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 24 Cost. - dell'art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevede il potere del prefetto di escludere le decadenze e i divieti stabiliti dal comma 5 dell'art. 67 del medesimo d.lgs., quando valuti che, in conseguenza degli stessi, verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia. Le misure di prevenzione personali e l'informazione antimafia costituiscono misure anticipatorie in funzione di difesa della legalità e da esse conseguono i medesimi effetti interdittivi; rispetto ad un'esigenza di primario rilievo, qual è la garanzia di sostentamento dell'interessato e della sua famiglia, non trova pertanto alcuna giustificazione la differente disciplina dei poteri attribuiti al giudice e al prefetto. Tuttavia l'estensione della deroga prevista per il giudice dal citato art. 67, comma 5, al procedimento amministrativo, comportando il trasferimento del relativo potere ad una diversa autorità, determinerebbe l'innesto, nel sistema vigente, di un istituto inedito, con attribuzione al prefetto di nuovi, specifici poteri istruttori, e richiederebbe scelte riservate alla discrezionalità legislativa, alla quale parimenti appartiene la possibilità di utilizzare al medesimo scopo gli strumenti del controllo giudiziario e delle misure di prevenzione collaborativa, innovandoli ulteriormente. La necessità di accordare tutela alle esigenze di sostentamento del soggetto colpito da interdittiva deve trovare soddisfazione in tempi rapidi attraverso un intervento legislativo non più procrastinabile. ( Precedenti: S. 118/2022 - mass. 44817; S. 22/2022 - mass. 44588; S. 178/2021 - mass. 44157; S. 80/2020 - mass. 42556; S. 57/2020 - mass. 43070; S. 21/2020 - mass. 41450; S. 219/2019 - mass. 40895; O. 126/2019 - mass. 42638; S. 24/2019 - mass. 42491; O. 12/2017 - mass. 39284; S. 23/2016 - mass. 38720; S. 93/2010 - mass. 34453; S. 510/2000 - mass. 25896 ).
Thema decidendum - Profili di censura proposti dalla parte costituita nel giudizio incidentale - Estraneità rispetto a quelli introdotti dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 89- bis e 92, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159 del 2011 sono inammissibili - in quanto tesi ad allargare il thema decidendum - gli ulteriori profili di censura sollevati dalla parte privata, ricorrente nel giudizio a quo e costituitasi nel giudizio incidentale. ( Precedenti citati: sentenze n. 27 del 2019, n. 14 del 2018, n. 29 del 2017 e n. 96 del 2016 ).
sentenza 57/2020massima n. 43068 Riguarda ancheart. 89-bis Codice antimafia
Prospettazione della questione incidentale - Assenza della dedotta genericità delle censure e del difetto di rilevanza - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezioni preliminari.
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità - per genericità delle censure e irrilevanza delle questioni - nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 89- bis e 92, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto non sussistono le dedotte carenze dell'ordinanza di rimessione.
sentenza 57/2020massima n. 43069 Riguarda ancheart. 89-bis Codice antimafia
Mafia e criminalità organizzata - Informazione interdittiva antimafia - Estensione, disposta dal prefetto, dei divieti e delle decadenze, conseguenti alla misura, agli atti funzionali all'esercizio dell'attività imprenditoriale privatistica - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità e del diritto di iniziativa economica privata - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni - Invito al legislatore a rimeditare la facoltà per l'interessato a esercitare i poteri previsti nel caso di adozione delle misure di prevenzione.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - degli artt. 89- bis e 92, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, che conferiscono al prefetto il potere di adottare un'informazione antimafia interdittiva nei confronti delle imprese private oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa. La disposizione censurata, pur comportando un grave sacrificio della libertà di iniziativa economica privata, è giustificata dall'estrema pericolosità del fenomeno mafioso e dal rischio di una lesione della concorrenza e della stessa dignità e libertà umana. Né la scelta di affidare all'autorità amministrativa - e non a quella giudiziaria - tale misura è irragionevole e sproporzionata rispetto ai valori in gioco, poiché si giustifica in una prospettiva anticipatoria della difesa della legalità, in ragione della necessità di svolgere un'azione preventiva, mediante il costante monitoraggio del fenomeno dell'infiltrazione mafiosa e della sua capacità di adattarsi alle specifiche situazioni locali. Ciò non comporta peraltro una violazione del principio fondamentale di legalità sostanziale, che presiede all'esercizio di ogni attività amministrativa, posto che gli elementi fattuali in possesso della prefettura - seppur più sfumati di quelli che si pretendono in sede giudiziaria, perché sintomatici e indiziari - devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo dell'infiltrazione. Le misure in parola, inoltre, hanno carattere provvisorio e sono sottoposte ad un vaglio giurisdizionale pieno ed effettivo da parte del giudice amministrativo. Non può infine essere oggetto di una pronuncia specifica, in quanto non dedotta in modo autonomo, l'impossibilità di esercitare in sede amministrativa i poteri previsti nel caso di adozione delle misure di prevenzione dall'art. 67, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, pur meritando una rimeditazione da parte del legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 24 del 2019, n. 4 del 2018 e n. 103 del 1993 ).
sentenza 57/2020massima n. 43070 Riguarda ancheart. 89-bis Codice antimafia