Art. 1001 c.c.Obbligo di restituzione. Misura della diligenza

[1]L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto e' disposto dall'art. 995.

[2]Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1001 · fonte su Normattiva