Art. 995 c.c.
Cose consumabili
[1]Se l'usufrutto comprende cose consumabili, l'usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima convenuta.
[2]Mancando la stima, e' in facolta' dell'usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l'usufrutto o di restituirne altre in eguale qualita' e quantita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva