Art. 1001 c.c. — Obbligo di restituzione. Misura della diligenza
[1]L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto e' disposto dall'art. 995.
[2]Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva