Art. 1010 c.c. — Passivita' gravanti su eredita' in usufrutto
[1]L'usufruttuario di un'eredita' o di una quota di eredita' e' obbligato a pagare per intero, o in proporzione della quota, le annualita' e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l'eredita' stessa sia gravata.
[2]Per il pagamento del capitale dei debiti o dei legati, che si renda necessario durante l'usufrutto, e' in facolta' dell'usufruttuario di fornire la somma occorrente, che gli deve essere rimborsata senza interesse alla fine dell'usufrutto.
[3]Se l'usufruttuario non puo' o non vuole fare questa anticipazione, il proprietario puo' pagare tale somma, sulla quale l'usufruttuario deve corrispondergli l'interesse durante l'usufrutto, o puo' vendere una porzione dei beni soggetti all'usufrutto fino alla concorrenza della somma dovuta.
[4]Se per il pagamento dei debiti si rende necessaria la vendita dei beni, questa e' fatta d'accordo tra proprietario e usufruttuario, salvo ricorso all'autorita' giudiziaria in caso di dissenso. L'espropriazione forzata deve seguire contro ambedue.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva