Art. 756 c.c. — Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti
Il legatario non e' tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e l'esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva