Art. 1018 c.c.
Perimento dell'edificio
[1]Se l'usufrutto e' stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un edificio, e questo viene in qualsiasi modo a perire, l'usufruttuario ha diritto di godere dell'area e dei materiali.
[2]La stessa disposizione si applica se l'usufrutto e' stabilito soltanto sopra un edificio. In tal caso, pero', il proprietario, se intende costruire un altro edificio, ha il diritto di occupare l'area e di valersi dei materiali, pagando all'usufruttuario, durante l'usufrutto, gli interessi sulla somma corrispondente al valore dell'area e dei materiali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva