Art. 1021 c.c.
Uso
[1]Chi ha il diritto d'uso di una cosa puo' servirsi di essa e, se e' fruttifera, puo' raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.
[2]I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva