Art. 1024 c.c.
Divieto di cessione
I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Divieto di cessione
I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nessuna innovazione notevole è stata apportata al contenuto tradizionale di questi istituti. Le norme del codice del 1865 sono state per altro emendate e semplificate. Il diritto d'uso è riferito, come nel codice anteriore, ai bisogni del titolare e della sua famiglia (art. 1021). Quanto alla valutazione dei bisogni dell'usuario, si è chiarito che conviene tener conto della sua condizione sociale, perchè è ovvio che i bisogni variano da persona a persona. Nel determinare l'ambito della famiglia, si è completata la formula del codice del 1865 (art. 523), comprendendo tra i figli anche gli adottivi, i naturali riconosciuti e gli affiliati; si sono ricomprese inoltre nell'ambito della famiglia le persone che convivono con il titolare del diritto allo scopo di prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi (art. 1023). Delle servitù prediali. DISPOSIZIONI GENERALI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 487
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1024 · fonte su Normattiva