Art. 1026 c.c. — Applicabilita' delle norme sull'usufrutto
Le disposizioni relative all'usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all'uso e all'abitazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Le disposizioni relative all'usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all'uso e all'abitazione.
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposta sulle successioni e donazioni - Diritti reali - Diritto di abitazione - Equiparazione a fini fiscali, nonostante il minor valore, all’usufrutto - Prospettata lesione dei principî di eguaglianza e di capacità contributiva - Non fondatezza della questione.
Le differenze di contenuto sul piano civilistico del diritto di abitazione rispetto all'usufrutto, segnatamente dal punto di vista delle facoltà di godimento, non sono trasferibili in modo automatico al campo del diritto tributario: sicché il legislatore, pur in presenza di elementi di diversità fra le situazioni considerate, ben può individuare, nei limiti della ragionevolezza, i fattori che le accomunano, per porli a base di un identico regime fiscale. Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, ora art. 14 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto non prevede alcuna differenza nel calcolo e nella liquidazione del tributo di successione fra i diritti di usufrutto, uso, abitazione, attribuendo ad essi lo stesso valore imponibile. - In tema di giudizio di uguaglianza, v. citata sentenza n. 89/1996. - Con riferimento alla disciplina catastale, cfr. citate sentenze n. 16/1965 e n. 263/1994.
Riguarda anche
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Collegamenti
Art. 48 — Valore della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
Per il trasferimento della proprieta' gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile e' costituita dalla differenza fra il valore della piena proprieta' e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione…
Art. 2315 — Norme applicabili
Alla societa' in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla societa' in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti.…
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Art. 1555 — Applicabilita' delle norme sulla vendita
Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili.…
Art. 52
… aprile 1986, n. 131) 1. Per il trasferimento della proprieta' gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile e' costituita dalla differenza tra il valore della piena proprieta' e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto…
Art. 1117-bis — Ambito di applicabilita'
Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui piu' unita' immobiliari o piu' edifici ovvero piu' condominii di unita' immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nessuna innovazione notevole è stata apportata al contenuto tradizionale di questi istituti. Le norme del codice del 1865 sono state per altro emendate e semplificate. Il diritto d'uso è riferito, come nel codice anteriore, ai bisogni del titolare e della sua famiglia (art. 1021). Quanto alla valutazione dei bisogni dell'usuario, si è chiarito che conviene tener conto della sua condizione sociale, perchè è ovvio che i bisogni variano da persona a persona. Nel determinare l'ambito della famiglia, si è completata la formula del codice del 1865 (art. 523), comprendendo tra i figli anche gli adottivi, i naturali riconosciuti e gli affiliati; si sono ricomprese inoltre nell'ambito della famiglia le persone che convivono con il titolare del diritto allo scopo di prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi (art. 1023). Delle servitù prediali. DISPOSIZIONI GENERALI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 487
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1026 · fonte su Normattiva