Art. 52
[1]Valore della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione (articolo 48 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. Per il trasferimento della proprieta' gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile e' costituita dalla differenza tra il valore della piena proprieta' e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione e' determinato a norma dell'articolo 50, assumendo come annualita' l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprieta' per il saggio legale di interesse, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 50.
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