Art. 1035 c.c.
Attraversamento di acquedotti
Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui puo' attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purche' esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva