Art. 1036 c.c.
Attraversamento di fiumi o di strade
Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva