Art. 1037 c.c.Condizioni per la costituzione della servitu'

Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che puo' disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima e' sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto e' il piu' conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1037 · fonte su Normattiva