Art. 1051 c.c.
Passaggio coattivo
[1]Il proprietario, il cui fondo e' circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica ne' puo' procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
[2]Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica e' piu' breve e riesce di minore danno al fondo sul quale e' consentito. Esso puo' essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora cio' sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
[3]Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.
[4]Sono esenti da questa servitu' le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva