Art. 1040 c.c.
Uso dell'acquedotto
[1]Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non puo' immettervi maggiore quantita' d'acqua, se l'acquedotto non ne e' capace o ne puo' venir danno al fondo servente.
[2]Se l'introduzione di una maggior quantita' d'acqua esige nuove opere, queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la qualita' e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per i danni nel modo stabilito dall'art. 1038.
[3]La stessa disposizioni si applica anche quando per il passaggio attraverso un acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte-canale o viceversa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva