Art. 1043 c.c.Scarico coattivo

[1]Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle acque si applicano anche se il passaggio e' domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo.

[2]Lo scarico puo' essere anche domandato per acque impure, purche' siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1043 · fonte su Normattiva