Art. 1047 c.c.
Contenuto della servitu'
Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi puo', qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l'obbligo pero' di pagare l'indennita' e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva