Art. 1049 c.c.
Somministrazione di acqua a un edificio
[1]Se a una casa o alle sue dipendenze manca l'acqua necessaria per l'alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi domestici, e non e' possibile procurarla senza eccessivo dispendio, il proprietario del fondo vicino deve consentire che sia dedotta l'acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per le necessita' anzidette.
[2]Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore dell'acqua, che si chiede di dedurre, calcolato per un'annualita'. Si devono altresi' sostenere tutte le spese per le opere di presa e di derivazione. Si applicano inoltre le disposizioni del primo comma dell'art. 1038.
[3]In mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalita' della derivazione e l'indennita' dovuta.
[4]Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie, la derivazione puo' essere soppressa su istanza dell'una o dell'altra parte.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva