Art. 1053 c.c. — Indennita'
[1]Nei casi previsti dai due articoli precedenti e' dovuta un'indennita' proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
[2]Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve, prima d'imprendere le opere o d'iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 1038.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva