Art. 1054 c.c.
Interclusione per effetto di alienazione o di divisione
[1]Se il fondo e' divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennita'.
[2]La stessa norma si applica in caso di divisione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva