Art. 1057 c.c.
Passaggio di vie funicolari
Ogni proprietario e' parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformita' delle leggi in materia.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva