Art. 1058 c.c. — Modi di costituzione
Le servitu' prediali possono essere costituite per contratto o per testamento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Le servitu' prediali possono essere costituite per contratto o per testamento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 1031 — Costituzione delle servitu'
Le servitu' prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente. Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.…
Art. 1032 — Modi di costituzione
… un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitu', questa, in mancanza di contratto, e' costituita con sentenza. Puo' anche essere costituita con atto dell'autorita' amministrativa nei casi specialmente…
Art. 122
… determina alcuna perdita di proprieta' o di possesso del fondo servente. Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso. Il proprietario non puo' in alcun modo diminuire l'uso della servitu' o renderlo…
Art. 2643 — Atti soggetti a trascrizione
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: 1) i contratti che trasferiscono la proprieta' di beni immobili; 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti…
Art. 853 — Trasferimento dei diritti reali
Nei trasferimenti coattivi le servitu' prediali sono abolite, conservate o create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione. Gli altri diritti reali di godimento sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio e, qualora non siano costituiti su tutti…
Art. 1027 — Contenuto del diritto
La servitu' prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilita' di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Ho inserito tra le servitù coattive, anzichè tra le limitazioni della proprietà, l'elettrodotto coattivo, in conformità del prevalente indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, che ravvisa in esso tutti gli elementi di una servitù prediale a favore del fondo nel quale è l'officina centrale produttrice dell'energia e dei fondi ai quali questa è distribuita. La disciplina di tale figura di servitù, come del passaggio coattivo di linee teleferiche, è rinviata alle leggi speciali. Trattandosi di disposizioni collegate a mutevoli esigenze e soggette quindi a continua revisione e rielaborazione, non mi è parso opportuno inserirle nel codice, nel quale devono trovare sede soltanto quelle norme che hanno carattere di maggiore stabilità. Gli articoli 1056 e 1057 si limitano pertanto a enunciare l'obbligo di ogni proprietario di dar passaggio per i suoi fondi, in conformità delle leggi speciali, alle condutture elettriche, nonchè a lasciar passare le gomene di vie funicolari aeree ad uso agrario o industriale e a tollerare sui fondi stessi le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo. DELLE SERVITÙ VOLONTARIE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 501
L'art. 1058 enuncia i modi di costituzione delle servitù volontarie: il contratto e il testamento. Circa il potere di costituire servitù sul fondo, l'art. 1060, come l'art. 635 del codice del 1865, ne consente la costituzione anche al nudo proprietario, purchè non si pregiudichi il diritto di usufrutto. Non ho riprodotto l'ultima parte del citato articolo del codice anteriore, nella quale si riconosceva al proprietario la facoltà d'imporre, con il consenso dell'usufruttuario, anche le servitù che diminuissero il diritto di usufrutto, essendo ciò talmente ovvio da renderne superflua l'enunciazione. È mantenuto, in relazione all'ampiezza del diritto di cui è investito ed in conformità di una lunga tradizione accolta nel codice del 1865 (art. 665), il potere dell'enfiteuta d'imporre servitù sul fondo enfiteutico; ma, poichè tali servitù non possono pregiudicare gli interessi del concedente, la loro durata è in generale legata a quella dell'enfiteusi: così esse si estinguono quando l'enfiteusi si estingue per decorrenza del termine, per devoluzione o per prescrizione (art. 1077). Non ho accolto l'innovazione che introduceva il progetto della Commissione Reale (art. 225), estendendo all'usufruttuario e al conduttore, quando la locazione fosse stipulata per un tempo eccedente i nove anni, il potere di costituire, per la durata del loro diritto, servitù sul fondo in usufrutto o in locazione. Tale potere è in contrasto con il principio che chi non ha la disponibilità del fondo non può costituire servitù su questo; e ancor meno il potere stesso può riconoscersi al conduttore, il quale ha un semplice diritto personale di godimento. Mi è poi sembrata non in armonia col sistema che regola l'istituto della dote la facoltà consentita dal codice precedente al marito (art. 665) di costituire servitù sui beni dotali, benchè destinate a estinguersi con lo scioglimento del matrimonio. Dichiarata (art. 1405 del codice del 1865 e art. 187 del nuovo codice) l'inalienabilità e non ipotecabilità di questi beni, se non con il consenso di ambedue i coniugi e con l'autorizzazione del tribunale nei soli casi di necessità o di utilità evidente (salvo che l'alienazione o l'obbligazione sia stata consentita nell'atto di costituzione di dote), non è coerente ammettere che il marito da solo, anche senza alcuna necessità o utilità, imponga servitù su di essi.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 502
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1058 · fonte su Normattiva