Art. 122
[1]L'imposizione della servitu' di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprieta' o di possesso del fondo servente.
[2]Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso.
[3]Il proprietario non puo' in alcun modo diminuire l'uso della servitu' o renderlo piu' incomodo. Del pari l'utente non puo' fare cosa alcuna che aggravi la servitu'.
[4]Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitu', il proprietario ha facolta' di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorche' essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per cio' sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo.
[5]In tali casi, il proprietario deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitu'.
[6]Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitu' puo' essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti