Art. 1062 c.c. — Destinazione del padre di famiglia
[1]La destinazione del padre di famiglia ha luogo quanto consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitu'.
[2]Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitu', questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva