Art. 1071 c.c. — Divisione del fondo dominante o del fondo servente
[1]Se il fondo dominante viene diviso, la servitu' e' dovuta a ciascuna porzione, senza che pero' si renda piu' gravosa la condizione del fondo servente.
[2]Se il fondo servente viene diviso e la servitu' ricade su una parte determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva