Art. 1065 c.c.
Esercizio conforme al titolo o al possesso
Colui che ha un diritto di servitu' non puo' usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalita' di esercizio, la servitu' deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva