Art. 1067 c.c.
Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitu'
[1]Il proprietario del fondo dominante non puo' fare innovazioni che rendano piu' gravosa la condizione del fondo servente.
[2]Il proprietario del fondo servente non puo' compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitu' o a renderlo piu' incomodo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva