Art. 1069 c.c.
Opere sul fondo servente
[1]Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitu', deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
[2]Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.
[3]Se pero' le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva