Art. 1070 c.c.
Abbandono del fondo servente
[1]Il proprietario del fondo servente, quando e' tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitu', puo' sempre liberarsene, rinunziando alla proprieta' del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante.
[2]Nel caso in cui l'esercizio della servitu' sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia puo' limitarsi alla parte stessa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva