Art. 1075 c.c.
Esercizio limitato della servitu'
La servitu' esercitata in modo da trarne un'utilita' minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Esercizio limitato della servitu'
La servitu' esercitata in modo da trarne un'utilita' minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Non può dirsi che una sostanziale innovazione agli articoli 662 e 663 del codice del 1865 apporti l'art. 1074 del testo, secondo cui l'impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno dell'utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine necessario per la prescrizione. Si ha in questo caso sospensione o quiescenza della servitù, poichè lo stato dei luoghi può nuovamente mutare e l'utilità risorgere. Semplice sospensione o quiescenza si aveva, in fondo, anche nel sistema del codice del 1865, poichè, se l'art. 622 dichiarava cessata la servitù quando le cose si trovassero in tale stato che non se ne potesse più fare uso, l'articolo 663 ne ammetteva la reviviscenza quando le cose fossero ristabilite in modo che l'uso ne fosse nuovamente possibile, sì che, in definitiva, la servitù non veniva a estinguersi che con l'avverarsi della prescrizione. Con formulazione più chiara e sintetica l'art. 1074 esprime un concetto non difforme.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 511
Per ciò che concerne il modo di esercizio della servitù, l'art. 1075 si ricollega alla tradizione romanistica, eliminando un errore d'interpretazione delle fonti romane, che, accolto nel codice napoleonico, passò nel codice del 1865. A differenza di quanto stabiliva il codice anteriore (art. 668), il modo di esercizio della servitù non si prescrive nella stessa guisa che la servitù medesima: la servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero. Ho riprodotto (art. 1076) la disposizione dell'art. 670 del codice del 1865, per cui l'esercizio di una servitù in tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso non ne impedisce la prescrizione. La disposizione vale, tra l'altro, a chiarire che il modo è considerato nell'art. 1075 in senso quantitativo e non qualitativo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 512
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1075 · fonte su Normattiva