Art. 1077 c.c.
Servitu' costituite sul fondo enfiteutico
Le servitu' costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva