Art. 108 c.c.
Inapponibilita' di termini e condizioni
[1]La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non puo' essere sottoposta ne' a termine ne' a condizione.
[2]Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non puo' procedere alla celebrazione del matrimonio. Se cio' nonostante il matrimonio e' celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva