Art. 1080 c.c. — Presa d'acqua continua
Il diritto alla presa d'acqua continua si puo' esercitare in ogni istante.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il diritto alla presa d'acqua continua si puo' esercitare in ogni istante.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 106
… a tutela puo' disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi salienti a getto continuo. e puo' adottare, altresi', le disposizioni di cui all'articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio…
Art. 21
… digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili gia' operanti sul…
Art. 17
… Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, e' vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorita' competente. 2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli…
Art. 31
Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo esercitati, puo' essere negato il rinnovo della concessione d'acqua a chi non abbia la proprieta' dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi o dal consorzio…
Art. 1085 — Tempo d'esercizio della servitu'
Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale, dall'equinozio d'autunno a quello di primavera. La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte…
Art. 51
… ferrovie, della navigazione interna, delle bonifiche, delle irrigazioni, della fornitura di acqua potabile e di altri importanti servizi pubblici, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, puo' riservare per un quadriennio l'utilizzazione…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Circa le servitù costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico, ho avuto già occasione di accennare che, non potendo pregiudicare gli interessi del concedente, esse seguono la sorte dell'enfiteusi, se questa si estingue per decorrenza del termine, per devoluzione o per prescrizione (art. 1077). Con formula generica il codice precedente (art. 665) le dichiarava estinte con l'estinzione dell'enfiteusi; appare però necessario distinguere i vari casi di estinzione del rapporto enfiteutico, non potendo nella norma ricomprendersi, senza ledere i diritti dei terzi, anche l'ipotesi che l'enfiteusi si estingua per confusione. Non si estinguono, invece, per l'estinzione dell'enfiteusi, qualunque sia la causa dell'estinzione, o per l'estinzione dell'usufrutto le servitù attive costituite dall'enfiteuta o dall'usufruttuario, poichè esse si concretano in un miglioramento del fondo, di cui accrescono il valore; ne, per identità di ragione, si estinguono con lo scioglimento del matrimonio le servitù costituite dal marito a favore del fondo totale (articolo 1078). Anche questa norma ha rispondenza nel codice precedente (art. 665), il quale, però, come si è notato, taceva circa il potere dell'usufruttuario di costituire servitù attive. DELLE AZIONI A DIFESA DELLE SERVITÙ.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 513
In un capo autonomo, costituito da un unico articolo (1079), riceve disciplina legislativa l'azione tipica a tutela delle servitù (actio confessoria). È colmata così una lacuna del codice del 1865, che di tale azione non faceva parola. Nello stesso articolo si menzionano inoltre i provvedimenti consequenziali di tutela che il titolare della servitù può invocare, ove della servitù sia accertata l'esistenza. DI ALCUNE SERVITÙ IN MATERIA DI ACQUE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 514
Ho raccolto in un capo, che può quasi considerarsi come un'appendice del titolo delle servitù, numerose norme del codice del 1865 concernenti alcune servitù in materia di acque. Diviso il capo in due sezioni, ho ricondotto nella prima (articoli 1080-1093) quelle norme del codice anteriore che si riferiscono alla servita di presa o di derivazione di acqua (articoli 620-628, 642, 649, 651-652), nella seconda (articoli 1094-1099) quelle che si riferiscono alla servitù degli scoli e degli avanzi di acqua (articoli 637-638, 653-656). La disciplina della materia è rimasta quasi inalterata: gli emendamenti apportati alle norme del codice del 1865 hanno prevalentemente carattere formale. È tuttavia da notare, in tema di servitù di presa o di derivazione di acqua, che, riproducendo (art. 1092, secondo comma) la norma dell'art. 652, primo comma, del codice anteriore, secondo cui tra i diversi utenti la deficienza dell'acqua deve essere sopportata prima da quelli che hanno titolo o possesso più recente, e tra utenti in parità di condizione dall'ultimo utente, ho creduto opportuno disporre, nell'interesse generale della produzione agricola o industriale, che l'autorità giudiziaria possa nondimeno, con provvedimento in camera di consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti, modificare o limitare i turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie in relazione alla quantità di acqua disponibile, agli usi e alle colture a cui l'acqua è destinata. È da rilevare inoltre, in tema di servitù degli scoli e degli avanzi di acqua, che l'art. 1095 non riproduce integralmente il secondo comma dell'art. 637 del codice del 1865, il quale stabiliva che, quando il modo di acquisto della servitù anzidetta fosse l'usucapione, questa non aveva inizio se non dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante avesse fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e a condurre gli scoli a proprio vantaggio, ovvero dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante avesse cominciato o continuato a goderli, non ostante un atto formale di opposizione del proprietario del fondo servente. Ho eliminato quest'ultima parte del comma su riferito, giacchè la riproduzione di essa sarebbe apparsa quale una deroga non giustificata alla norma generale della non usucapibilità delle servitù non apparenti.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 515
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1080 · fonte su Normattiva