Art. 1085 c.c.
Tempo d'esercizio della servitu'
[1]Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale, dall'equinozio d'autunno a quello di primavera.
[2]La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali.
[3]L'uso delle acque nei giorni festivi e' regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si e' incominciato a possedere.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva