Art. 1084 c.c.
Norme regolatrici della servitu'
[1]Per l'esercizio della servitu' di presa d'acqua, quando non dispone il titolo o non e' possibile riferirsi al possesso, si osservano gli usi locali.
[2]In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli seguenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva