Art. 1094 c.c.
Servitu' attiva degli scoli
Gli scoli o acque colaticce derivanti dall'altrui fondo possono costituire oggetto di servitu' a favore del fondo che li riceve, all'effetto di impedire la loro diversione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva