Art. 1095 c.c.
Usucapione della servitu' attiva degli scoli
[1]Nella servitu' attiva degli scoli il termine per l'usucapione comincia a decorrere dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante ha fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a vantaggio del proprio fondo.
[2]Quando sul fondo servente e' aperto un cavo destinato a raccogliere e condurre gli scoli, il regolare spurgo e la manutenzione delle sponde fanno presumere che il cavo sia opera del proprietario del fondo dominante, purche' non vi sia titolo, segno o prova in contrario.
[3]Si reputa segno contrario l'esistenza sul cavo di opere costruite o mantenute dal proprietario del fondo in cui il cavo e' aperto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva