Art. 1097 c.c.
Diritto agli avanzi d'acqua
Quando l'acqua e' concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di cio' che ne sopravanza, tale uso non puo' variarsi a danno del fondo a cui la restituzione e' dovuta.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva