Art. 1103 c.c.
Disposizione della quota
[1]Ciascun partecipante puo' disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.
[2]Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva