Art. 1104 c.c.
Obblighi dei partecipanti
[1]Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facolta' di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.
[2]La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.
[3]Il cessionario del partecipante e' tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva