Art. 1105 c.c.
Amministrazione
[1]Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune.
[2]Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
[3]Per la validita' delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.
[4]Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e puo' anche nominare un amministratore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva