Art. 111 c.c.
Celebrazione per procura
[1]((I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.
[2]La celebrazione del matrimonio per procura puo' anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione e' concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
[3]La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.
[4]La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.
[5]Il matrimonio non puo' essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura e' stata rilasciata.
[6]La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva