Art. 1110 c.c.
Rimborso di spese
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva