Art. 1111 c.c.
Scioglimento della comunione
[1]Ciascuno dei partecipanti puo' sempre domandare lo scioglimento della comunione; l'autorita' giudiziaria puo' stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento puo' pregiudicare gli interessi degli altri.
[2]Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni e' valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se e' stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni.
[3]Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorita' giudiziaria puo' ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva