Art. 112 c.c.
Rifiuto della celebrazione
[1]L'ufficiale dello stato civile non puo' rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.
[2]Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi.
[3]Contro il rifiuto e' dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva