Art. 1128 c.c.
Perimento totale o parziale dell'edificio
[1]Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini puo' richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.
[2]Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno e' tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.
[3]L'indennita' corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni e' destinata alla ricostruzione di queste.
[4]Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio e' tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprieta', secondo la stima che ne sara' fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva